Finanziamento Condominiale 2026: guida pratica per gli amministratori

Se sei un amministratore di condominio, questa guida è per te. Qui ti spieghiamo tutto quello che serve sapere sul finanziamento condominiale: come funziona, quando richiederlo, quali documenti preparare e soprattutto come evitare gli errori che bloccano il 70% delle richieste.

Finanziamento per il condominio - Guida per gli amministratori di condomominio

Per chi è pensata questa guida

Questa guida nasce dall'esperienza di centinaia di condomini che hanno dovuto affrontare lavori straordinari senza avere liquidità immediata. Non è teoria: è pratica quotidiana, con esempi reali e soluzioni concrete.

Storia introduttiva: il caso del Condominio di Napoli

Condominio a Napoli, 18 unità abitative. A gennaio 2025 l’amministratore convoca un’assemblea straordinaria: il tetto perde, la facciata è pericolante e la caldaia centralizzata ha 35 anni. Preventivo: 180.000 euro.

I condomini si guardano spaventati. “Io non ho 10.000 euro da versare subito”, dice qualcuno. “Vendiamo e basta”, risponde un altro. L’assemblea si chiude senza decisioni.

Tre mesi dopo, l’amministratore presenta una soluzione diversa: un finanziamento condominiale a 10 anni. Rata mensile: 85 euro a famiglia. Approvato con 15 voti favorevoli su 18. I lavori partono a giugno, il condominio viene valorizzato, nessuno ha dovuto vendere o chiedere prestiti personali.

Questa è la differenza tra un amministratore preparato e uno che improvvisa.

Scenario post-Superbonus: perché oggi il finanziamento è indispensabile

Il 2026 segna un cambiamento radicale per i condomìni. Con la fine della cessione del credito e dello sconto in fattura, la liquidità immediata che aveva sostenuto migliaia di cantieri è scomparsa. Molti edifici si ritrovano con lavori rimasti a metà, interventi urgenti rinviati per anni e costi di materiali e manodopera in forte aumento. I fornitori, nel frattempo, chiedono garanzie più solide e non sono più disponibili ad assumersi il rischio del credito.

In questo nuovo contesto l’amministratore deve affrontare tre problemi concreti. Il primo è il ritorno dell’obbligo di accantonare il fondo straordinario previsto dall’art. 1135 c.c.: senza agevolazioni che offrano liquidità anticipata, molte famiglie non riescono a versare in poche settimane contributi di migliaia di euro. Il secondo è la presenza di lavori non più rinviabili—facciate pericolanti, tetti ammalorati, caldaie con decenni di attività—che espongono il condominio a rischi strutturali e perfino a ordinanze del Comune. Il terzo è l’aumento dei costi, che rende i preventivi più alti e richiede ai condomìni maggior certezza di pagamento.

In questo quadro, il finanziamento condominiale chirografario non è più un’opzione marginale, ma la soluzione più efficace per sbloccare i cantieri senza gravare subito sulle famiglie. Permette infatti di evitare la precostituzione del fondo, avviare immediatamente i lavori e diluire l’impatto economico in rate sostenibili (es. 70-90€ al mese per molti interventi). Inoltre, può coprire fino al 100% del costo dei lavori, IVA inclusa, offrendo all’impresa la garanzia necessaria per procedere.

Oggi, in assenza delle maxi-agevolazioni degli anni passati, il finanziamento è diventato lo strumento principale per gestire la manutenzione straordinaria in modo sostenibile, preservare la sicurezza degli edifici e mantenere la continuità dei progetti senza paralizzare il bilancio delle famiglie.

Indice

Cos'è il Finanziamento Condominiale e Come Funziona

Il finanziamento condominiale è un prestito erogato direttamente al condominio come soggetto contrattuale, destinato a coprire spese straordinarie. Non è un mutuo ipotecario, non richiede garanzie personali e viene rimborsato attraverso le rate condominiali.

In pratica: la banca presta al condominio, l’amministratore o il consulente finanziario gestisce il rapporto con l’istituto di credito, e ogni condomino paga la propria quota secondo i millesimi o una tabella dedicata.

Finanziamento chirografario (il più comune per condomini)

È la forma più diffusa perché non richiede garanzie reali: nessuna ipoteca e nessun pegno. La banca basa la valutazione sulla solidità del condominio, verificando:

  • la situazione economica complessiva
  • la percentuale di morosità
  • i bilanci degli ultimi anni
  • la natura e l’importo dei lavori da eseguire
  • l’affidabilità dell’impresa incaricata

È rapido, flessibile e non vincola in alcun modo gli immobili delle singole unità. A differenza del mutuo, non servono notai e i tempi sono brevi. L’unico limite? Il tasso può essere leggermente più alto, ma gli importi finanziabili restano comunque molto elevati (fino a 1.400.000€).

Mutuo ipotecario (raro per condomini)

In questo caso la banca richiede un’ipoteca sulle parti comuni. È una soluzione poco praticabile per un condominio perché:

  • richiede consensi quasi unanimi
  • i tempi sono molto più lunghi (4–6 mesi)
  • comporta costi notarili e istruttori molto superiori
  • può creare problemi in caso di vendita di un appartamento

Si utilizza solo in casi particolari: importi estremamente alti o situazioni in cui il condominio non supera le valutazioni per il chirografario (ad esempio morosità elevata).

Tabella-Finanziamento-chirografario-vs-Mutuo-ipotecario

Chi può richiederlo (e chi firma)

L’amministratore: chi presenta la richiesta e firma il contratto

Nel finanziamento condominiale è l’amministratore a rivolgersi alla banca, presentare la documentazione e firmare il contratto. Ma non decide da solo: può agire solo dopo una delibera valida che gli conferisca un mandato esplicito a richiedere e sottoscrivere il finanziamento fino a un importo massimo autorizzato.

Una volta ottenuto il mandato, l’amministratore:

  • prepara e consegna la documentazione alla banca
  • segue l’istruttoria
  • firma il contratto in nome e per conto del condominio
  • apre (se richiesto) un conto dedicato
  • gestisce il rimborso e ripartisce le rate tra i condomini secondo i millesimi

Il suo ruolo è dunque esecutivo: l’assemblea decide, l’amministratore attua.

Il condominio come unico debitore

Pur non essendo una persona giuridica, il condominio può assumere obbligazioni contrattuali. Quando la banca eroga il finanziamento, il debitore è il condominio, non i singoli proprietari.

Questo significa che:

  • il finanziamento non compare nel CRIF dei condomini
  • non incide sul loro merito creditizio personale
  • la banca valuta la solidità complessiva del condominio, non quella dei singoli

Il rapporto contrattuale è quindi tra banca e condominio, rappresentato dall’amministratore.

La responsabilità dei condomini

Ogni condomino è tenuto a versare la propria quota della rata, in base ai millesimi o alla tabella approvata in assemblea. Se qualcuno non paga, la banca provvederà in autonomia a recuperare la cifra dal singolo debitore.

La legge tutela espressamente i condomini virtuosi:

Beneficio della preventiva escussione – art. 63 disp. att. c.c.

La banca non può rivalersi sui condomini in regola finché non ha prima tentato il recupero nei confronti dei morosi. Solo dopo l’escussione—andata a vuoto—può considerare azioni ulteriori.

In pratica, con una morosità contenuta e una gestione corretta, il rischio per chi paga regolarmente è minimo e legalmente protetto.

L'Iter completo in 4 fasi

Fase 1 - Verifiche, documenti e preventivi

Prima di convocare l’assemblea, l’amministratore deve costruire una base solida.

La banca, infatti, approva solo se il condominio dimostra una struttura contabile chiara, un’impresa affidabile e un progetto ben definito.

In questa fase si raccolgono i preventivi tecnici (impresa, progettista, direttore lavori, sicurezza), si controlla che l’impresa abbia almeno tre anni di attività, bilanci in utile, DURC regolare e nessun protesto. Parallelamente, si verifica che il condominio soddisfi i requisiti minimi: bilanci approvati, morosità sotto controllo e nessun condomino con più di quattro rate arretrate.

L’amministratore completa il quadro con computo metrico, stima dei costi, eventuali CILA/SCIA e una pre-valutazione con due o tre banche, così da evitare assemblee inconclusive o pratiche destinate al rifiuto.

Durata media: 2–3 settimane.

Fase 2 - Assemblea e delibera

Una volta definito il progetto, si convoca l’assemblea.

Per essere valida devono essere presenti almeno i due terzi dei millesimi; per approvare il finanziamento basta la maggioranza dei presenti + 1 (art. 1136 c.c.).

L’assemblea deve decidere tre cose fondamentali:

  1. approvare i lavori;
  2. definire l’importo massimo da richiedere alla banca;
  3. conferire all’amministratore un mandato esplicito per firmare il contratto di finanziamento e gestire il conto dedicato.

La delibera deve essere chiara: importi, millesimi, riparto spese, testo del mandato, nominativi favorevoli e contrari, fornitori appaltatori.

Un errore formale nel verbale può bloccare l’istruttoria bancaria.

Fase 3 - Istruttoria bancaria, la valutazione vera e propria

Terminata l’assemblea, l’amministratore invia alla banca un dossier completo: delibera, bilanci, elenco condomini, dichiarazione morosità, contratti e preventivi firmati, computo metrico, cronoprogramma, oltre alla documentazione dell’impresa.

Per importi superiori a 150.000 euro può essere richiesta una perizia tecnica aggiuntiva.

Se un condomino finanzia più di 20.000 euro, la banca richiede anche documento d’identità e tessera sanitaria.

A questo punto la banca valuta la solidità del condominio, l’idoneità dell’impresa.
L’istruttoria dura in media 3–6 settimane.

Se tutto è in ordine, viene emessa la delibera di finanziamento e il contratto è pronto per la firma.

Fase 4 – Firma, erogazione e avvio dei lavori

Firmato il contratto, la banca attiva il conto corrente dedicato e procede all’erogazione: in un’unica soluzione oppure per SAL (Stati Avanzamento Lavori).

L’amministratore invia le fatture e gli ordini di bonifico alla banca e questa provvede ad effettuare i pagamenti alle imprese.

Con tutta la documentazione in regola, i tempi reali dal primo step all’erogazione sono circa 8–12 settimane, che diventano 14–16 se mancano documenti o se la morosità è elevata.

Lavori Finanziabili: la lista completa

Le banche finanziano lavori di manutenzione straordinaria, cioè interventi che migliorano, trasformano o conservano le parti comuni dell’edificio.

Manutenzione straordinaria (facciate, tetti, impianti)

  • rifacimento della facciata con interventi strutturali
  • ristrutturazione del tetto o sostituzione del manto di copertura
  • riparazione o sostituzione di lastrici solari
  • rifacimento dell’androne o delle scale comuni
  • sostituzione di impianti idrici, elettrici o fognari

Efficientamento energetico (cappotto, caldaia, fotovoltaico)

  • installazione del cappotto termico
  • sostituzione della caldaia centralizzata
  • installazione di impianto fotovoltaico sulle parti comuni
  • coibentazione del sottotetto
  • sostituzione degli infissi delle parti comuni

Questi lavori sono particolarmente favoriti dalle banche perché aumentano il valore dell’immobile e possono beneficiare di detrazioni fiscali.

Sicurezza strutturale e antisismica

  • interventi di consolidamento strutturale
  • adeguamento antisismico
  • messa in sicurezza delle parti in comune come frontalini, cornicioni o aggetti 
  • rifacimento di solai o strutture portanti

Eliminazione barriere architettoniche

  • installazione o sostituzione di ascensori
  • realizzazione di rampe per disabili
  • adeguamento dei servizi igienici comuni
  • installazione di montascale o piattaforme elevatrici

Adeguamento normativo

  • adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza
  • certificazioni energetiche e antincendio
  • installazione di sistemi di sicurezza obbligatori per legge

Cosa non è finanziabile

Gestione ordinaria

Pulizie, piccole riparazioni, tinteggiature ordinarie, sostituzione di lampadine o rubinetti: tutto ciò che rientra nella gestione corrente non è finanziabile. Deve essere coperto dalle quote condominiali ordinarie o da un fondo cassa.

Lavori su proprietà esclusive

Ristrutturazione di singoli appartamenti, balconi privati, cantine o box auto: se il lavoro riguarda una proprietà esclusiva, il condominio non può finanziarlo. Il singolo proprietario deve arrangiarsi con un prestito personale.

Spese non documentate

Le banche richiedono sempre preventivi dettagliati, computi metrici e capitolati. Se l’importo è generico o approssimativo, la richiesta viene respinta.

Requisiti e documenti: cosa serve davvero

La documentazione del condominio

1- Codice fiscale e dati amministratore

Ogni condominio deve essere dotato di codice fiscale attivo.

La banca richiede anche:

  • Dati identificativi dell’amministratore
  • Documento d’identità 
  • Moduli privacy e antiriciclaggio firmati

2- Bilanci e situazione contabile

Per valutare l’affidabilità del condominio servono:

  • bilanci consuntivi approvati 
  • situazione contabile aggiornata dell’anno in corso
  • prospetto delle entrate/uscite e delle spese ordinarie
  • piano di riparto delle spese straordinarie

     

Questi documenti permettono alla banca di verificare la capacità del condominio di sostenere le rate.

3- Elenco condomini e anagrafe condominiale

L’anagrafe deve includere:

  • nome, cognome e codice fiscale di ogni proprietario (richiesto per cifre superiori a €20.000 di finanziato)
  • Quote millesimali di proprietà
  • Situazione pagamenti aggiornata

Il Fattore Morosità: come viene valutato

La morosità è uno dei principali parametri che la banca considera prima di avviare la pratica.

Non esistono soglie uguali per tutti gli istituti, ma la regola generale è semplice: più alta è la morosità, più difficile è ottenere il finanziamento condominiale.

In particolare:

  • la banca valuta l’ammontare degli insoluti complessivi
  • analizza eventuali ritardi prolungati da parte dei singoli condomini
  • valuta la regolarità della gestione amministrativa

Se la morosità è significativa

L’amministratore dovrebbe:

  • attivare subito le procedure di recupero crediti (quando ci sono in corso procedure di recupero crediti, non è finanziabile)
  • formalizzare eventuali piani di rientro
  • aggiornare i prospetti contabili
  • fornire alla banca un quadro chiaro e documentato della situazione

Un condominio con una gestione trasparente e procedure attive di recupero ha comunque più possibilità di essere valutato positivamente.

Preventivi e documentazione tecnica

Ogni preventivo di azienda alla quale sono stati appartati i lavori, deve includere:

  • descrizione analitica delle lavorazioni
  • materiali, quantità e prezzo
  • quadro economico con costi suddivisi per voci

Preventivi generici vengono quasi sempre rifiutati.

Computo metrico e documentazione tecnica

Per interventi di un certo valore, molte banche richiedono:

  • computo metrico estimativo
  • capitolato
  • relazione tecnica illustrativa
  • eventuale perizia (obbligatoria oltre determinate soglie)

Questi documenti garantiscono che i costi siano attendibili e verificabili.

Permessi e titoli edilizi

Se necessari, devono essere già disponibili:

  • CILA/CILAS
  • SCIA
  • altri titoli edilizi o autorizzazioni specifiche
  • ricevuta di deposito

L’assenza di titoli comporta il blocco dell’istruttoria.

Requisiti dell'impresa esecutrice

Elemento spesso decisivo:

  • almeno 3 anni di attività
  • bilanci recenti in positivo
  • DURC regolare
  • assenza di protesti, pendenze o pregiudizievoli

Una ditta con scarsa solidità può determinare il rigetto della richiesta di finanziamento.

La delibera assembleare

La delibera è il pilastro dell’intera procedura.

Cosa deve contenere

  • ordine del giorno preciso
  • descrizione dei lavori
  • importo massimo del finanziamento
  • mandato esplicito all’amministratore a richiedere e firmare il finanziamento
  • autorizzazione al rimborso tramite addebito diretto sul conto dedicato
  • tabella di ripartizione delle spese
  • voti favorevoli/contrari/astenuti con millesimi
  • firme del presidente e dell’amministratore

Maggioranze richieste

Generalmente vengono richiesti:

  • Presenza dei 2/3 del valore millesimale (art. 1120-1136 c.c.) per lavori straordinari e impegni pluriennali
  • Delibera della maggioranza + 1 dei presenti
  • In alcuni casi, le banche possono richiedere maggioranze più alte

Errori da evitare

  • ordine del giorno generico
  • verbale senza millesimi
  • assenza del mandato esplicito
  • confusione tra adesione individuale e delibera del condominio
  • convocazione irregolare

Un errore formale può rendere la delibera nulla.

Importi, Durate e Costi Reali del Finanziamento Condominiale (2026)

Importi minimi e massimi realistici

Sulla base delle condizioni standard dei finanziamenti condominiali chirografari attivi oggi:

  • importo minimo finanziabile: circa 25.000€
    (soglia sotto la quale le spese fisse rendono l’operazione poco conveniente)
  • importo massimo: fino a 1.000.000-1.400.000€
    (a seconda dell’istituto e del livello di rischio del condominio)


Per importi superiori o per interventi molto complessi, la banca può richiedere garanzie aggiuntive, una perizia tecnica o un mutuo ipotecario specifico.

Copertura dell'importo dei lavori

A differenza dei finanziamenti ai privati, il finanziamento condominiale può coprire fino al 100% del costo dei lavori approvati, purché: 

  • la delibera sia valida
  • l’impresa esecutrice abbia requisiti solidi (anzianità, bilanci, assenza di pregiudizievoli)
  • la situazione contabile sia regolare
  • la morosità non sia elevata

Il condominio non deve anticipare una “quota minima obbligatoria”, salvo decisioni interne deliberate in assemblea.

Durata del finanziamento

Le durate più diffuse nel 2026 sono:

  • da 2 a 10 anni (la fascia più comune)
  • fino a 15 anni per importi elevati

La durata viene scelta considerando:

  • entità dell’importo
  • stato degli impianti
  • andamento dei tassi di mercato

Costi reali da considerare

Nel finanziamento condominiale il dato davvero utile non è il TAN, ma il TAEG: l’unico indicatore che include tutte le spese.

Cosa comprende il TAEG

  • Spese di istruttoria: in media 1% – 1,5% dell’importo

(es. 1.500€ su 100.000€)

  • Imposta sostitutiva: 0,25% per durate oltre 18 mesi

(100.000€ → 250€)

  • Eventuali costi accessori: polizze, perizia tecnica (soprattutto oltre 150.000€)

Tutti questi elementi vengono automaticamente inclusi nel calcolo del TAEG.

TAN vs TAEG

TAN

  • Tasso base sugli interessi
  • Di solito 5%–7%

TAEG

  • Indica il costo reale del finanziamento
  • TAN + istruttoria + imposta + costi accessori
  • In media 0,8–1,3 punti più alto del TAN

(es. TAN 5,8% → TAEG 6,6–7,1%)

Regola pratica

Quando confronti più banche, guarda solo il TAEG.

È l’unico parametro che permette un confronto reale tra offerte diverse.

Ecco una versione più chiara, più strategica e più professionale, mantenendo lo stesso contenuto ma migliorando struttura e leggibilità.

Come si calcola la rata per ogni condomino

Il finanziamento è intestato al condominio, ma la rata mensile viene suddivisa tra i proprietari in proporzione ai millesimi (o secondo la tabella approvata in assemblea).

È un calcolo semplice e immediato.

Formula pratica

Rata del condomino = (Rata totale mensile × Millesimi del condomino) / 1000

Esempio concreto (scenario 2026)

  • Importo finanziato: 100.000€
  • Durata: 10 anni
  • TAEG indicativo: 6,8%
  • Rata totale del condominio:1.120€ al mese

Calcolo per due diverse unità immobiliari:

  • Condomino con 50 millesimi:

1.120 × 50 / 1000 = 56€/mese

  • Condomino con 80 millesimi:

1.120 × 80 / 1000 = 89,60€/mese

Queste cifre si aggiungono alle spese ordinarie, ma non richiedono alcuna anticipazione di fondi straordinari, perché il finanziamento copre l’intero importo dei lavori.

5 vantaggi

1- Dilazione dei costi nel tempo

Invece di chiedere a ogni condomino di versare 8.000-10.000 euro in un’unica soluzione, il finanziamento condominiale permette di spalmare la spesa su 5, 10 o 15 anni.

Questo rende sostenibile la partecipazione ai lavori anche per famiglie con budget ridotto.

2. Nessuna attesa e nessun fondo straordinario da anticipare

In una gestione tradizionale, prima di avviare lavori straordinari l’assemblea deve deliberare e costituire un Fondo Straordinario (art. 1135 c.c.) versato prima dell’inizio dei lavori.

I condomini devono anticipare le rispettive quote, spesso in poche settimane, e il cantiere non può partire finché il fondo non è integralmente raccolto.

Con il finanziamento condominiale:

  • non è necessario alcun fondo straordinario anticipato
  • i condomini non devono versare nulla subito
  • la banca eroga l’importo sul conto dedicato del condominio
  • l’amministratore manda le fatture in banca con l’ordine di bonifico e questa provvede ad effettuare il pagamento

Il risultato è una partenza immediata e senza pressioni economiche sulle famiglie.

3. Nessuna garanzia personale

I condomini non devono presentare fideiussioni, ipoteche o garanzie personali.

Il debitore è il condominio come entità collettiva, non il singolo proprietario.

Il merito creditizio individuale dei condomini non viene intaccato.

4. Valorizzazione dell'immobile

Interventi come cappotti termici, rifacimento facciate, ascensori o caldaie aumentano il valore degli appartamenti.

In molti casi, la rivalutazione immobiliare è superiore al costo del finanziamento.

5. Accesso a detrazioni fiscali

Gli interventi finanziabili (efficienza energetica, barriere architettoniche, antisismico, ecc.) danno spesso diritto a detrazioni del 50-65%.

Le rate diluite, combinate con il recupero fiscale, riducono notevolmente l’esborso effettivo.

Caso Studio: il Condominio di Roma

Il problema: facciata pericolante e morosità alta

Condominio a Roma, 12 unità.

A marzo 2025 un’ispezione tecnica rileva distacchi di intonaco sulla facciata principale. Il Comune notifica un’ordinanza di messa in sicurezza entro 90 giorni. Preventivo: 85.000 euro.

L’amministratore convoca l’assemblea, ma scopre un problema: 3 condomini su 12 sono morosi, per un totale di 12.000 euro di insoluti. La morosità è al 25%, ben oltre la soglia di accettabilità delle banche (ad oggi del 20%).

La soluzione: piano di rientro e adesione parziale

L’amministratore propone una strategia in due fasi:

Fase 1 - Recupero crediti

  • convoca i 3 morosi e propone un piano di rientro rateale
  • due accettano e iniziano a versare
  • per il terzo, avvia la procedura di recupero legale

Fase 2 - Finanziamento parziale

  • riduce l’importo richiesto a 65.000 euro (invece di 85.000)
  • i 9 condomini in regola coprono il restante 20% con un contributo straordinario immediato
  • la morosità scende al 7%, rientrando nei parametri bancari

I risultati: lavori completati e condominio rivalutato

La banca approva il finanziamento a 8 anni con TAN al 5,8%. La rata mensile per ogni condomino (con millesimi medi) è di 70 euro. I lavori partono a giugno 2025 e terminano a settembre.

A dicembre 2025, uno degli appartamenti viene venduto con un incremento del 6% rispetto alle quotazioni pre-intervento. Il nuovo proprietario subentra nell’obbligo di pagamento delle rate residue, come previsto dall’art. 63 disp. att. c.c.

Scarica la checklist per accedere al finanziamento condomoniale​

Prima di prendere una decisione, l’amministratore deve verificare rapidamente se il condominio rientra nelle condizioni adatte per richiedere un finanziamento condominiale. Non basta valutare l’urgenza dei lavori: è necessario capire se il condominio ha la struttura economica, contabile e deliberativa per ottenere l’approvazione della banca.

Per facilitare questa analisi preliminare, abbiamo preparato una Checklist Operativa Professionale 2026, pronta da scaricare e stampare.

Cosa contiene la Checklist:

  • il controllo morosità aggiornato con le soglie di valutazione bancaria
  • i parametri minimi richiesti dagli istituti nel 2026
  • l’elenco completo dei documenti amministrativi, contabili e tecnici da raccogliere
  • le conferme obbligatorie relative alla delibera (quorum, mandato, ordine del giorno)
  • gli elementi da verificare per l’impresa selezionata (storicità, bilanci, assenza di protesti)
  • gli step necessari per presentare una pratica completa alla banca
  • gli errori più frequenti che causano respingimenti o ritardi
  • quando valutare un mutuo condominiale anziché un finanziamento chirografario
  • un modello di domande da porre alla banca per confrontare correttamente il TAEG, unico indicatore del costo reale

È lo strumento ideale per gli amministratori perché consente di verificare subito la fattibilità della pratica, evitare errori formali nella delibera e organizzare la documentazione in modo strutturato, riducendo drasticamente i tempi di istruttoria.

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Preparazione completa della documentazione: ti diciamo esattamente quali documenti servono, in quale formato e come ottenerli rapidamente e aiutiamo l’amministratore nell’elaborazione di alcuni documenti

Bozza di verbale per l’assemblea): controlliamo che contenga tutti gli elementi obbligatori per evitare vizi formali

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Domande Frequenti (FAQ)

Cosa significa "solidarietà passiva" e devo preoccuparmi?

La solidarietà passiva è il principio per cui, se un condomino non paga la sua quota di rata del finanziamento, gli altri condomini sono tenuti a coprire temporaneamente la parte mancante per permettere al condominio di onorare il debito verso la banca.

In pratica, significa che:

  • ogni condomino paga normalmente la propria quota secondo i millesimi
  • se qualcuno non versa, la sua quota viene temporaneamente anticipata dagli altri
  • il condominio recupera poi la somma dal moroso tramite le normali procedure di recupero crediti

Devi preoccuparti? No, per tre motivi:

  1. il rischio è minimo se la morosità iniziale è sotto il 50% (soglia verificata prima dell’approvazione bancaria)
  2. molte banche oggi richiedono addebiti diretti SEPA individuali: ogni condomino autorizza l’addebito automatico sul proprio conto, eliminando quasi completamente il rischio di solidarietà. La banca addebita direttamente ciascuno, senza passare dal condominio.
  3. esiste il beneficio della preventiva escussione (art. 63 disp. att. c.c.): i creditori del condominio non possono rivolgersi ai condomini in regola con i pagamenti finché non hanno tentato il recupero nei confronti dei morosi

 

Conclusione:  il principio di solidarietà esiste, ma la regola generale è la parzietà , ovvero ciascuno paga per la sua quota millesimale. Il principio di solidarietà è mitigato dal principio della preventiva escussione in cui il fornitore e dunque anche la banca, deve agire prima nei confornti dei condomini morosi e solo dopo aver posto in essere tutte le attività di recupero credito e dunque in via residuale, può richiedere la quota agli altri condomini.

Quindi il rischio concreto per il condomino virtuoso è praticamente azzerato. Non è un motivo valido per rinunciare a un finanziamento necessario.

Il nuovo proprietario subentra automaticamente nell’obbligo di pagamento delle rate residue del finanziamento (art. 63 disp. att. c.c.). Il venditore deve comunicarlo nell’atto di compravendita. Non si può vendere “scaricando” l’obbligo sul venditore.

Assolutamente no. L’amministratore può solo eseguire ciò che l’assemblea ha deliberato. Per richiedere un finanziamento condominiale serve sempre una delibera assembleare con le maggioranze previste dalla legge.

Sì, l’estinzione anticipata del finanziamento, sia totale che parziale, è quasi sempre prevista contrattualmente.

Nella maggior parte dei finanziamenti chirografari, l’estinzione anticipata può comportare il pagamento di una penale che solitamente varia dallo 0,5% all’1% del capitale residuo. Tuttavia, è fondamentale sapere che:

  • alcuni istituti di credito partner non applicano alcuna penale per il rimborso anticipato del credito.
  • il consumatore (il Condominio) ha il diritto di rimborsare il credito, in tutto o in parte, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo, a seconda delle specifiche condizioni offerte dal finanziatore.

Consiglio per l’amministratore: conviene sempre verificare le condizioni specifiche prima di firmare il contratto. Sigma Finanziamenti ti aiuta a confrontare le offerte e a individuare la soluzione con le condizioni di estinzione più vantaggiose.

In generale no: gli interessi passivi del finanziamento non sono detraibili come avviene per un mutuo prima casa, perché non esiste una norma che agevoli specificamente gli interessi sui debiti condominiali.

Quello che invece è detraibile è il costo dei lavori finanziati, se rientrano tra gli interventi agevolati, come:

  • manutenzione straordinaria
  • efficientamento energetico (cappotto, caldaia, fotovoltaico)
  • interventi antisismici
  • abbattimento barriere architettoniche

Il vantaggio vero è che il condominio può rateizzare i lavori, ma ogni condomino mantiene comunque il diritto alla detrazione del 50–65% sul costo dell’intervento.

In sintesi:

  • gli interessi non sono detraibili
  • il costo dei lavori finanziati , se rientrano nelle categorie agevolate

Consiglio: per conoscere esattamente la detrazione applicabile nel proprio caso, è opportuno che l’amministratore chieda conferma a un commercialista o fiscalista e gestisca correttamente le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per permettere ai condomini di usufruire del beneficio.

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